"Sono passati ormai tanti anni dal fatidico blitz delle forze dell’ordine a seguito di un esposto presentato dall’allora presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), Avv. Sergio Campana, quando i carabinieri, adempiendo all’ordine del Pretore di Milano fecero irruzione nell’hotel in cui si svolgevano le trattative del calciomercato, sequestrando i documenti relativi alle transazioni, ivi compresi i contratti già depositati in Lega e quindi regolari ed efficaci in base alle norme federali. Era il 1978 e di acqua ne è passata sotto i ponti. All’epoca il pretore di Milano decise di bloccare le trattative per i trasferimenti dei calciatori per le violazioni alle norme sul collocamento dei lavoratoridi cui alla Legge 264/1978. Ciò che costrinse il legislatore prima a regolarizzare il tutto e poi ad introdurre una legge che disciplinava il professionismo sportivo, prevedendo deroghe alle regole dello statuto dei lavoratori. Veniva così sdoganata la figura del procuratore sportivo, figura chiave dello sport professionistico (sia di nome che di fatto): l’agente ossia colui che assiste una delle parti (di solito l’atleta), nella stipulazione di un contratto di lavoro sportivo ovvero nel passaggio di un atleta ad un club ad un altro. Una figura che si rivela preziosa al momento di reperire una nuova società o di rinegoziare l’ingaggio. I vari regolamenti e le polemiche sulle modalità di iscrizione ed in particolare sulla presenza di un esame per diventare procuratore non sono mai mancati, tanto che la nostra FIGC, non sempre di concerto con la FIFA, ne ha spesso stravolto la disciplina. E fornendo una guida per le altre Federazioni.

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Il ruolo del procuratore: registro nazionale, iscrizione ed esami federali
Di Francesco Paolo Traisci. Il procuratore sportivo, figura chiave dello sport professionistico: colui che assiste una delle parti (di solito l’atleta), nella stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, ovvero nel passaggio di un atleta ad...
"L’intervento del legislatore: il Registro Nazionale Agenti CONI
"L’anno scorso, poi, è addirittura intervenuto il Governo, con il comma 373 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205 (cd. Legge di stabilità) e poi con alcuni decreti attuativi della Presidenza del Consiglio che ha cercato di uniformare le regole presenti nelle varie discipline sportive che conoscevano e regolavano autonomamente questa figura. E così quella che prima era una normativa di settore, affidata ai regolamenti interni delle Federazioni Sportive interessate, oggi è diventata una normativa uniforme gestita a livello CONI, che, già nella primavera del 2018, aveva provveduto ad emanare una prima versione del Regolamento Agenti, la cui versione attuale, dopo alcuni interventi di modifica, è quella assunta con la deliberazione del Consiglio Nazionale n.1630 del 26 febbraio 2019.
"Prima dell’intervento statale il panorama era infatti caratterizzato dall’assenza di una definizione unitaria e dallo stesso utilizzo di diversi termini, quali agente, procuratore o assistente, per individuare le diverse attività di supporto ed assistenza ad atleti e sodalizi nell’ambito delle Federazioni Sportive. Difatti, sebbene l’attenzione sociale e mediatica si polarizzi sulla FIGC e sulla figura dell’agente dei calciatori, la figura del procuratore era disciplinata anche da alcune altre federazioni, alcune delle quali non professionistiche. Ed era disciplinata in modo differente. Mentre nel calcio si era arrivati ad una sostanziale deregulation, che in seguito alla riforma FIFA, aveva di fatto liberalizzato l’attività di procuratore, un ristretto numero di Federazioni sportive (in particolare, tra le federazioni professionistiche, pallacanestro, tennis e ciclismo) aveva invece ritenuto obbligatorio il superamento di un apposito esame per l’iscrizione al registro agenti ed altre come pugilato, pallavolo, atletica e rugby, avevano comunque previsto verifiche in forma di esame o di accertamento dei requisiti di formazione iniziale e permanente.
"L’intervento statale ha così uniformato la disciplina per tutte quelle figure di chi “in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”. Questa definizione pone tuttavia un primo dubbio: la disciplina è solamente legata allo sport professionistico, restringendo, quanto meno in caso di interpretazione letterale, la sua applicazione alle sole discipline sportive le cui federazioni prevedono il professionismo e lasciando inalterate le regole per le altre federazioni che non prevedono al loro interno un settore professionistico oppure deve intendersi uniforme per tutte le federazioni che intendono disciplinare la figura del procuratore? Vedremo!
"Il comma 373 ha quindi previsto l’istituzione del Registro Nazionale Agenti al quale deve obbligatoriamente iscriversi chiunque metta in relazione due o più soggetti per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva o per il trasferimento di questo contratto, mentre è vietato agli sportivi professionisti e alle società affilate ad una federazione sportiva professionistica avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, con eccezione per le competenze professionali riconosciute per legge. Questa ultima precisazione sembrerebbe permettere lo svolgimento dell’attività da parte di quei soggetti, in primis gli iscritti all’ordine degli avvocati, in possesso di specifiche e comprovate competenze professionali.
"I requisiti per l’iscrizione: un (doppio) esame
"Lo stesso comma ha poi fissato, quali elementi basilari per l’iscrizione, quelli già menzionati nell’ultimo regolamento agenti della FIGC, ossia il possesso della cittadinanza italiana (o di altro paese membro UE), il godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio (in relazione alla assenza di condanne può anticiparsi che il Regolamento CONI ha incrementato notevolmente l’elenco, ponendo attenzione all’assenza di condanne per reati ed illeciti collegati all’attività sportiva ed al doping) nonché, quali titoli di formazione, il possesso di un diploma di istruzione secondaria (o equipollente). Ma, con una differenza fondamentale rispetto al Regolamento Agenti di quella Federazione, consistente nel possesso di un titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. E specifica che tale possesso può essere ottenuto o in seguito al superamento di apposito esame oppure in virtù di iscrizione precedente al 31 marzo 2015, data in cui era entrata in vigore la disciplina che aveva abolito l’esame.
"La stessa legge di stabilità rinvia poi ai successivi regolamenti attuativi la determinazione delle modalità e dei termini dell’accesso al Registro e delle modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso ed al Regolamento CONI per ogni determinazione in ordine ai regimi di incompatibilità ed alle sanzioni sportive. E così è stato emanato il DPCM 23 marzo 2018 (poi novellato dal DPCM 10 agosto 2018 e dal DPCM 27 giugno 2019), con il quale sono state stabilite le modalità di accesso ed iscrizione al Registro Nazionale CONI ed ai registri federali presso le singole FSN professionistiche. Nello stesso tempo, il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, oltre a ribadire l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro Nazionale, dopo avere offerto una descrizione dell’esame di abilitazione che ricalca quella offerta dalla Legge di Bilancio, disciplina all’articolo 12 le materie oggetto della prova d’esame (diritto sportivo, istituti fondamentali del diritto privato e amministrativo).
"Il suo articolo 13 indica poi i requisiti di ammissione all’esame, tra i quali risulta peculiare e di nuova elaborazione lo svolgimento di un tirocinio di almeno sei mesi presso un agente sportivo che dimostri di aver esercitato effettivamente la professione per almeno tre anni nei quali abbia ottenuto almeno cinque incarichi. In alternativa, l’aspirante agente ha la possibilità di frequentare i corsi di formazione organizzati dal CONI. L’iscrizione all’albo nazionale CONI è poi necessaria per lo svolgimento dell’attività di agente relativamente alla (o alle) disciplina (e) sportive per le quali si è ottenuta l’abilitazione. Ed allora ecco la disciplina dell’esame di abilitazione previsto anche nei regolamenti delle singole federazione che devono però essere redatti nel rispetto dei principi generali del Regolamento CONI e della normativa statale.
"L’esame federale
"E così per quanto riguarda la FIGC, negli art. 3, 4 e 5 del proprio Regolamento Agenti, l’esame di abilitazione è articolato in due prove, l’una di carattere “generale” da svolgersi presso il CONI con cadenza semestrale (con modalità scritta/orale, con prima fase costituita da quiz a risposta multipla che determinano l’ammissione alla successiva fase orale costituita da un colloquio e programma d’esame vertente sugli istituti basilari del diritto sportivo e su elementi di diritto privato ed amministrativo) e l’altra di carattere “speciale” da svolgersi presso la stessa Federazione, sempre con cadenza semestrale e solamente dopo il superamento della prova generale, proprio perché fra i requisiti di ammissione alla prova speciale c’è l’aver superato la prova generale ed il possesso di eventuali requisiti ulteriori indicati dalla Federazione nel cui registro si vuole essere iscritti.
"L’art. 4 del bando precisa inoltre che “costituiscono oggetto dell’esame di abilitazione – prova speciale i seguenti argomenti: 1. Statuto F.I.G.C. 2. Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. 3. Norme Organizzative Interne F.I.G.C. sul tesseramento 4. Regolamento agenti sportivi F.I.G.C. 5. Accordi collettivi Leghe Professionistiche / A.I.C. / F.I.G.C.”, mentre il successivo art. 5 specifica che “la prova speciale dell’esame di abilitazione si compone di una prova scritta”, che ai sensi del successivo art. 6.5 “consisterà in n° 20 domande con 3 opzioni di risposta (4 domande relative allo Statuto F.I.G.C., 4 domande relative al Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 4 domande relative alle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. sul tesseramento, 4 domande relative al Regolamento agenti sportivi F.I.G.C. e 4 domande relative agli Accordi collettivi Leghe Professionistiche / AIC / F.I.G.C.) predisposte dalla Commissione Federale Agenti Sportivi). Il candidato dovrà segnare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova scritta sarà di 30 minuti. La prova si intenderà superata nel caso in cui il candidato risponda correttamente ad almeno 17 domande”.
"L’iscrizione al Registro Nazionale ed a quello Federale
"All’esito positivo di entrambe le prove potrà chiedersi l’iscrizione al Registro Federale ed al Registro CONI nonché il rilascio dell’apposito tesserino; l’iscrizione dovrà poi essere rinnovata con cadenza annuale e con il versamento delle apposite quote e la certificazione degli adempimenti in ordine alla formazione continua. Per quanto attiene al rapporto giuridico tra Agente sportivo e suo assistito, l’art. 5.3 del Regolamento Agenti FIGC afferma che fra un agente sportivo e una società e/o un calciatore o, con entrambi, può essere stipulato un contratto di mandato nel senso di cui all’art. 1703 cod. civ. e seguenti. Il contratto e deve contenere i requisiti minimi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi e dal Regolamento FIGC degli Agenti sportivi. L’Agente può pertanto rappresentare sia le società che gli atleti, ma non contemporaneamente: infatti, secondo quanto disposto dall’art. 5.4 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi “un Agente sportivo può agire solo per conto di una delle parti coinvolte”. Il procuratore, in ogni caso, deve essere considerato come libero professionista, ex art. 2229 cod. civ., svolgente una prestazione d’opera professionale. Il rapporto tra il procuratore ed il proprio assistito scaturisce dunque da un mandato senza rappresentanza.
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