"Chiudiamo per il momento la parentesi comunitaria... Avevamo lasciato la nostra inchiesta, per quello che riguarda la situazione italiana, ai primi passi delle trasmissioni sportive e alla distinzione fra segnale criptato e segnale in chiaro, iniziata nel 1993. Da una parte Telepiù e dall’altra la RAI…. Poi arrivò Cecchi Gori.

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I diritti audiovisivi: una storia lunga e piena di colpi di scena – 6. Il sistema italiano a cavallo dei due millenni
Di Francesco Paolo Traisci. Negli ultimi 30 anni una delle fonti maggiori di reddito per le società professionistiche è sicuramente quella derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi. Questo speciale ripercorre le tappe salienti...
"Sennonché nel 1996, la Lega decise di porre fine al rapporto commerciale esclusivo (per i diritti in chiaro) con la televisione pubblica e di bandire una gara per l’assegnazione al migliore offerente di tutti i diritti dei campionati di Serie A e di Serie B per il triennio 1996/1999.
"In quell’occasione, per la prima volta nella storia, l’emittente pubblica perse il monopolio sulle trasmissioni calcistiche in chiaro, in quanto, oltre a Telepiù che si era assicurata i diritti per le trasmissioni criptate, quelle in chiaro erano state assegnate alla società C.G.G., società del gruppo Cecchi Gori. La C.G.C. tuttavia non riuscì a depositare, nel termine perentorio previsto dalla Lega, la fideiussione bancaria prevista nel bando e pari a 615 miliardi di vecchie lire.
"A questo punto la Lega revocò la concessione ed il Gruppo Cecchi Gori iniziò una accesa controversia giudiziale. Si arrivò così ad un accordo transattivo, che coinvolgeva oltre alla stessa C.G.C., anche la RAI, Mediaset per la spartizione dei diritti in chiaro fra le tre emittenti.
"Per quanto riguardava invece i diritti criptati, dopo il primo triennio di digitale terrestre, nel 1996, Telepiù, mutuando il nome in D+, inaugurò una piattaforma satellitare DStv, l’anno dopo diventata D+, che per tre stagioni offrì tutte le partite di serie A (non più solo i posticipi) in regime di monopolio. I tifosi potevano così abbonarsi a tutto il campionato oppure a singoli match, con il sistema pay per view. Fuori abbonamento rimanevano gli altri eventi, che a volte sono stati trasmessi in chiaro e gratuitamente per i telespettatori dalla RAI ed altre volte con segnale criptato per i soli abbonati D+ che avevano acquistato l’evento. Il tutto in funzione dell’accordo per il singolo evento fra la Lega e l’emittente pubblica o privata.
"Le vicende giudiziarie e, soprattutto, la stratificazione di una regolamentazione di origine comunitaria, costrinsero tuttavia il legislatore italiano a gettare le basi per una disciplina nazionale della materia. Disciplina che, inevitabilmente, avrebbe dovuto riprendere la regolamentazione di origine comunitaria. Si era infatti resa urgente la necessità di un provvedimento normativo che razionalizzasse la gestione dei diritti di trasmissione delle immagini degli eventi sportivi. Sino a quel momento, infatti, le operazioni commerciali trovavano solo i limiti derivanti dal diritto comunitario e specificamente dalla normativa antitrust.
"La contrattazione collettiva ed il diritto comunitario: arriva la Legge 1999
"Ed abbiamo visto che, all’epoca, la contrattazione collettiva dei diritti, così come aveva cominciato a fare la Lega, era ritenuta una violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza. Erano ancora lontani i tempi della chiusura positiva delle procedure di infrazione contro l’UEFA, la Premier League e la Bundesliga. All’epoca la Commissione aveva valutato negativamente le modalità con le quali questi tre enti avevano scelto di commercializzare i diritti in modo unitario. Ma, sulla loro scia, anche la Lega aveva cominciato a fare altrettanto.
"E allora dopo alcuni provvedimenti dell’Antitrust, è intervenuto il Legislatore stesso con la prima legge italiana in materia di diritti audiovisivi su eventi sportivi: la Legge n.78/1999 (oggi parzialmente abrogata per l’effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 9).
"In questa normativa, il nostro legislatore riprende alcuni capisaldi della disciplina comunitaria, così come si erano sino a quel momento sviluppati, limitatamente però al calcio, suscitando così dubbi in relazione ad una eventuale violazione dell’art. 3 della Costituzione. Avrebbe infatti violato il principio di uguaglianza sostanziale ivi contenuto l’esclusione dall’ambito di applicazione della norma della maggior parte delle attività sportive organizzate sul territorio nazionale.
"La contrattazione individuale dei diritti
"Punto centrale della normativa era la scelta del legislatore di attribuire la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di calcio di Serie A e B, evidentemente in ossequio alla linea tenuta sin a quel momento dalla Commissione in relazione all’interpretazione data in relazione all’art. 101 del Trattato relativamente alla commercializzazione collettiva dei diritti, ritenuta una restrizione orizzontale. Peraltro, sempre in ossequio all’interpretazione della stessa norma, la legge fissava un limite quantitativo per ciascuna emittente per l’acquisto dei diritti televisivi in forma criptata nel 60% della totalità delle gare, pur lasciando (nell’art. 2, comma 1) la facoltà di derogare a tale limite, previo parere favorevole dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita quella delle Comunicazioni. Tale limite posto su base quantitativa, evidentemente adottato per evitare che l’esclusiva fosse ritenuta una intesa verticale in violazione di quello che oggi è l’art. 101 TFUE, aveva tuttavia suscitato forti critiche in una parte sostanziale della dottrina che avrebbe preferito un limite qualitativo, ossia basato sull’interesse che ogni singola gara era in grado di suscitare nel pubblico dei telespettatori in termine di audience. Peraltro le cronache ci informano che questo limite era stato spesso violato dalle emittenti, come dimostrano gli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fra i quali il provvedimento sanzionatorio n. 7310 del 24 giugno 1999 preso nei confronti di Telepiù, che aveva superato il limite consentito nell’acquisto dei diritti televisivi per la stagione 1999/2000; mentre l’anno successivo, pur in presenza di analoga violazione, la stessa Autorità non ritenuto di dover sanzionare la stessa emittente, ritenendo presenti le per potersi avvalere della deroga consentita dalla Legge stessa.
"Proprio in conseguenza dell’entrata in vigore della legge, alla Lega fu impedito di negoziare i diritti in blocco. La negoziazione avrebbe dovuto essere fatta singolarmente, ossia da parte di ogni squadra per le proprie partite casalinghe. Nacque così un duopolio fra due piattaforme satellitari, perché a D+ si oppose StreamTV, del magnate australiano Rupert Murdoch. Telepiù, che fino a quel momento mandava in onda tutte le gare in virtù del contratto con la Lega, iniziò quindi a fare i conti con la concorrenza. E chi voleva seguire tutte le partite della propria squadra del cuore doveva abbonarsi ad entrambe le piattaforme che oltretutto usavano due decoder diversi (anche se negli ultimi mesi di concorrenza misero a disposizione decoder satellitari compatibili con entrambe le piattaforme), perché oltre all’abbonamento con una piattaforma per le gare casalinghe, era necessario per alcune gare esterne l’abbonamento all’altra. Nelle prime due stagioni Telepiù conservò un lieve vantaggio: 11 squadre ("capitanate" dalle tre grandi storiche Juventus, Milan ed Inter) contro le 7 di Stream (capeggiate dalle quattro rivali Roma, Lazio, Fiorentina e Parma che, insieme alle altre tre, formavano le cosiddette "sette sorelle" del campionato). Nella stagione 2001-02 il vantaggio cominciò ad assottigliarsi: 10 squadre per Telepiù ed 8 per Stream. Nella stagione successiva si registra un pareggio (9 squadre per ciascuna piattaforma).
"Riguardo agli spareggi, essi erano compresi nei diritti televisivi di tutto il campionato (in relazione alle squadre interessate) perché tanto si giocavano ad andata e ritorno. Unica eccezione è lo spareggio della stagione 1999-2000 tra Inter e Parma, valido per la qualificazione alla UEFA Champions League, in quanto giocatosi in gara unica sul campo neutro di Verona a causa dell'incombenza della fase finale del Campionato Europeo.
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