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Defiscalizzazione dello sport femminile, il primo passo verso il professionismo?

Di Francesco Paolo Traisci. Il Senato ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio in virtù del quale gli oneri previdenziali per gli stipendi delle atlete professioniste saranno a carico dello Stato per i prossimi tre anni, aprendo la...

Francesco Paolo Traisci

"Finalmente un’apertura verso il professionismo femminile! Il Senato ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio in virtù del quale gli oneri previdenziali per gli stipendi delle atlete professioniste che normalmente ricadrebbero in gran parte sulle società sportive saranno a carico dello Stato, nel limite di 8 mila euro all'anno per individuo, per i prossimi tre anni. Nel testo si legge infatti che "al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo (...) possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua". È stata aperta così la strada verso il professionismo femminile nello sport. Ma si tratta in realtà di una strada ancora lunga e tortuosa.  In realtà si tratta infatti solo di una norma fiscale, che presuppone una scelta a monte: quella degli organismi di governo dello sport che finalmente decidano di introdurre il professionismo anche per le donne. Ancora il professionismo femminile non esiste!

"Ma come funziona la distinzione fra professionisti e non professionisti?

"In Italia, come è noto, allo stato attuale non esiste alcun professionismo sportivo per le donne. Le quattro (cinque se si considera la particolare situazione del pugilato) federazioni che contemplano al loro interno contemplano lo status di atleta professionista lo fanno solo per i maschi. La distinzione fra discipline professionistiche e discipline dilettantistiche, che spetta da noi al CONI (e specificamente al suo Consiglio Nazionale), in ossequio all’art. 5.2 lett d) il quale lo ha il compito di stabilire “in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica” è in realtà una distinzione meramente formale che viene esercitata da ogni singola Federazione, ai sensi dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni, emanato dal CONI stesso. In altre parole è la singola Federazione a decidere se prevedere al suo interno, ossia nel proprio Statuto, una divisione professionistica e, nel caso, come distinguere l’atleta professionista da quello non professionista. E quelle che hanno deciso per il professionismo non hanno posto la distinzione sulla percezione di un reddito da parte dell’atleta professionista (in realtà ad alti livelli, tutti gli atleti, essendo obbligati a passare quasi tutto il proprio tempo allenandosi non hanno possibilità di svolgere alcuna altra attività lavorativa), ma su criteri formali.

"E così, da noi, i calciatori ed i cestisti professionisti sono quelli le cui squadre militano nei campionati di Serie A, B e C (da qui il nome di LegaPro, per la relativa Lega, a sottolineare che i giocatori hanno lo status professionistico), per il calcio e la Serie A (una volta A1) di pallacanestro. E lo stesso vale per i ciclisti, visto che i professionisti sono quelli che militano in squadre della lega professionistica. Parzialmente differente il golf, per il quale i professionisti sono quelli che raggiunto un certo livello di abilità fra i dilettanti, superano un esame abilitativo.  In nessuna federazione poi la percezione di un reddito per le proprie prestazioni sportive esclude lo status dilettantistico (anzi nel calcio, ad esempio, per i dilettanti della serie D e le donne di Serie A e B sono esplicitamente previsti e regolati i compensi da inserire in appositi moduli). Pallavolo, rugby ma anche sport individuali con ricchi premi non rientrano fra quelli considerati professionistici (si pensi al tennis, con lo statuto della FIT che afferma specificamente che l’attività tennistica è di natura dilettantistica)!

"Non è l’onerosità della prestazione sportiva che fa la differenza: anche il dilettante può ricevere un compenso

"E visto che non è la capacità (in astratto o in concreto) di percepire reddito che fa la differenza, cosa distingue nei fatti e quindi nello status giuridico il professionista dal non professionista? La differenza sta nella possibilità di stipulare contratti di lavoro sportivo ai sensi della legge sul professionismo sportivo, la famosa legge 91 del 1981 (e le successive modifiche). L’art. 2, appunto specifica che per stipulare un contratto di lavoro sportivo, deve trattarsi di una disciplina sportiva regolata da una federazione che prevede il professionismo. Quindi anche la legge 91 ha lasciato alle singole Federazioni il compito di individuare, ai fini dell’applicazione della legge sul professionismo sportivo, quali atleti possono stipulare questo tipo di contratti. Una volta che la Federazione di riferimento nel proprio statuto ha previsto il professionismo e l’atleta è un professionista (o la società con la quale stipula il contratto è una società professionistica), potrà stipulare un contratto ai sensi della legge 91. Contratto che quindi applica la disciplina e le tutele del contratto di lavoro subordinato (salvo quanto specificamente escluso).

"Ed in particolare l’atleta professionista ha una proprio trattamento previdenziale e pensionistico ed una assicurazione sanitaria integrativa obbligatoria oltre che una tutela della salute. E, come in ogni settore del lavoro subordinato si applicano i contratti collettivi di settore. La differenza fra il contratto dell’atleta professionista e quello del dilettante la fanno tutti le garanzie e le tutele che caratterizzano il trattamento del lavoratore dipendente: per il non professionista mancano. E proprio per questo quasi tutte le federazioni si premurano di specificare letteralmente che il contratto per i loro atleti (non professionisti, se esiste un settore professionistico, o in generale se questo non è previsto) non può considerarsi di lavoro subordinato. Ed il compenso, quando viene previsto è considerato frutto di lavoro autonomo, senza quindi alcun contributo previdenziale, assistenziale e pensionistico! E proprio perché nessuna federazione prevede il professionismo per le donne, nessuna atleta donna può godere di un simile trattamento. Ma, in definitiva si tratta di una forma di discriminazione.

"Il primo a muoversi verso il professionismo femminile è stato il calcio

"Ed allora sulla scorta del crescente successo del calcio in rosa, la FIGC allora commissariata decise di iniziare un percorso verso il professionismo femminile per le giocatrici dei campionati di vertice, incontrando immediatamente la resistenza della Lega Nazionale Dilettanti, all’interno della quale era inserito il Dipartimento Calcio Femminile. Con un provvedimento del Commissario straordinario, i due campionati di A e di B sarebbero così stati sottratti all’organizzazione della LND e gestiti direttamente dalla FIGC con la neonata Divisione Calcio Femminile. Era quello che tutti hanno considerato il primo passo verso il professionismo femminile, sostenuto a gran voce anche dalla FIFA e dall’UEFA, tanto da costringere i club professionistici maschili a dotarsi di squadre femminili. Ma la LND impugnò il provvedimento, dando l’inizio ad un’aspra contesa giudiziale terminatasi dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI.

"Ma la strada verso il professionismo femminile nel calcio (e, in generale nello sport, potendosi considerare il calcio l’apripista verso le riforme più importanti) era solo iniziata… Infatti malgrado la “sottrazione” alla LND dei primi due campionati femminili, la riforma non veniva completata. L’art. 94 quinquies, introdotto per l’occasione affermava in modo drastico che “per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”, anche se “Le calciatrici e gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente”. Ma, allo stato, non c’è nessun professionismo femminile, nemmeno nel calcio!

"Ma ecco arrivare la nuova legge di bilancio.

"L’emendamento è come abbiamo detto all’inizio una norma fiscale. Dispone l’esenzione triennale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le società che stipulano contratti di lavoro subordinato con atlete professioniste. Non obbliga alla stipulazione di questi contratti. La loro stipulazione dipende invece sempre dalle scelte delle singole Federazioni. E allora se la FIGC deciderà di aprire al professionismo femminile i maggiori costi per le società dovuti ai versamenti per il trattamento previdenziale ed assistenziale delle atlete (e degli allenatori, maschi o femmine), saranno sopportati dallo Stato stesso.  Un incentivo, quindi, ma nel rispetto dell’autonomia del mondo dello sport, nelle scelte sul professionismo.

"Ed il mondo sportivo, pur apprezzando il gesto, non ritiene ancora possibile una simile scelta. Ad esempio, il n. 1 della FIPAV, ossia la federazione pallavolo, una delle federazioni in prima linea nello sport femminile, in un’intervista alla Gazzetta ha escluso che il volley femminile approderà al professionismo, per l’insostenibilità economica che ne deriverebbe. Nelle sue parole si legge che pochi club riuscirebbero a sopravvivere qualora dovessero versare anche i contributi previdenziali alle proprie atlete. Già, il problema è di natura prettamente economica e l’esenzione triennale non darebbe garanzie di stabilità per il futuro. Anche perché allo stato attuale, mentre le società che stipulano contratti dilettantistici sono soggette alla contabilità semplificata e agevolata ai sensi dell’art. 90, comma 17, L. 27 dicembre 2002 n. 289, quelle che si rivolgono ai professionisti debbono essere società commerciali (SpA o S.R.L. ma con alcuni elementi tipici delle SPA), ai sensi della Legge 91.

"In realtà è arrivato il tempo di modificare la legge 91 ed il concetto stesso di professionismo sportivo

"In realtà quello che tutti si aspettano è la proprio riforma della legge 91, in particolare un riassestamento della differenza di trattamento fra professionisti e dilettanti, così come annunciato nella legge delega dell’8 agosto scorso. E nel 2018 sono stati presentati due disegni di legge in tal senso. Il Disegno di legge n. 972/2018, presentato dalla senatrice Alessandra Maiorino, proponeva di introdurre nella legge 91/1981, l’esplicito divieto per ogni disciplina regolamentata dal CONI di ogni forma di discriminazione di genere in riferimento alla qualifica di atleta professionista ed il Disegno di legge, il n. 999/2018, che propone una delega al Governo per garantire a tutti i cittadini il diritto di esercitare lo sport senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o condizione fisica, in ambienti sicuri e sani e propone l’introduzione del semiprofessionismo accanto a professionismo e dilettantismo. Una riforma del professionismo sportivo che ormai tutti aspettano!