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Coronavirus e responsabilità delle società: quali sono i rischi per i club in caso di contagio di calciatori, staff o tifosi?

Di Francesco Paolo Traisci. Una società sportiva può essere responsabile se uno dei suoi giocatori contrae il Covid-19? E se lo contraggono altri dipendenti? E se invece si dovessero ammalare i tifosi che, in caso di riapertura degli stadi,...

Francesco Paolo Traisci

"Un polverone è stato sollevato in seguito alla qualificazione, da parte del D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, del contagio da SARS-CoV-2 come “infortunio professionale del dipendente”, di modo che qualora il dipendente risultasse contagiato dal virus in ufficio o sul posto di lavoro, rientrerebbe fra gli infortuni professionali. Il suo trattamento spetterebbe quindi all’INAIL e la responsabilità graverebbe sul datore di lavoro. In altre parole se il datore di lavoro decide di far lavorare i propri dipendenti dal posto di lavoro, ufficio, fabbrica, negozio che sia, ha scelto di fargli svolgere una attività ritenuta rischiosa, per i profili legati al contatto sociale ed alla diffusione del virus negli ambienti chiusi o comunque in cui i lavoratori sono a stretto contatto.

"La responsabilità del datore di lavoro

"Il responsabile è il datore di lavoro, con una responsabilità penale, potendo rispondere dei reati di lesioni o anche, nella malaugurata ipotesi della morte, di omicidio. Accanto a questa anche una responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore stesso a causa della malattia contratta. Detta così, si tratterebbe quindi di una responsabilità oggettiva, ossia di una responsabilità del datore di lavoro per il solo fatto che il lavoratore si sia ammalato, senza alcuna rilevanza per le cautele che questo potrebbe prendere per evitare il contagio. Se il lavoratore si ammala, la responsabilità è sempre del padrone. Sennonché, successivamente al chiarimenti dell’INAL, questa responsabilità assoluta sarebbe degradata in una responsabilità aggravata, ossia in una forma di responsabilità con un’inversione dell’onere della prova, avendo l’INAIL, tramite la circolare n.13 del 3 aprile 2020, chiarito che, in relazione all’infezione contratta dai lavoratori la cui attività sia connotata da particolari profili di rischio opera una “presunzione semplice” circa l’origine professionale del contagio. Quindi il datore di lavoro sarebbe sempre responsabile a meno che riesca a provare che il lavoratore abbia contratto la malattia al di fuori degli spazi lavorativi, cosa in realtà per nulla semplice.

Che succede per lo sport?

"E, considerando questo Governo il lavoro sportivo, soprattutto nell’ambito degli sport di contatto, come un lavoro a rischio contagio, tutto quanto sopra si applicherà anche al calcio, che sta cercando di terminare i propri campionati professionistici. In caso di positività al coronavirus di un calciatore, ma anche di un tecnico o di un componente dello staff, la responsabilità penale e civile sarebbe a carico del club e dei suoi vertici, su basi oggettive. Se ti prendi la malattia il responsabile è il club. E, quindi, nei casi in cui un calciatore, un tecnico, un dirigente, ma anche un componente dello staff di una squadra di calcio risulti positivo, sarebbe responsabile civilmente il club e penalmente il legale rappresentante della società. Al quale si aggiungerebbe o si sostituirebbe il medico sociale, in virtù di uno dei punti più controversi del protocollo per la ripresa del campionato, quello in cui si individuava in quest’ultimo il responsabile (essendo peraltro qui irrilevante che sia in sostituzione o in aggiunta a quella dei rappresentanti del club).

"Ai fini di queste valutazioni uno dei punti chiave è rappresentato dall’isolamento della squadra e dello staff. Se, come previsto in uno dei punti più contestati del protocollo nella sua versione originaria, il proseguimento della stagione potrebbe essere subordinato all’isolamento dei calciatori e di tutto il gruppo all’interno dei propri centri sportivi, ritenere che chi contrae il virus lo abbia fatto all’interno del ritiro (e quindi del luogo di lavoro) potrebbe pure avere una sua logica, anche se il giocatori e lo staff avrebbero pure potuto contrarlo da colleghi delle altre squadre durante le gare (a meno di non voler considerare luogo di lavoro tutti gli ambienti in cui si svolge l’attività sportiva e quindi anche lo stadio avversario, sul quale però il club ed i suoi dirigenti non hanno nessun potere). Al contrario, in assenza di un ritiro obbligatorio fino alla fine del campionato, ipotesi che i giocatori, giustamente, avrebbero rifiutato in quanto eccessivamente lungo e, proprio per questo, inutile, l’automatismo che lega il contagio ed il posto di lavoro verrebbe inevitabilmente meno. Se alla fine dell’allenamento tutti saranno liberi di tornare a casa dai propri familiari, come avere la certezza che abbiano contratto il virus sul luogo di lavoro? 

Marcia indietro dell'INAIL

" Tutto questo appare contrario ai principi del nostro ordinamento, oltre che difficilmente applicabile, tanto che l’INAIL, con una nota, ha fatto una rapida marcia indietro con chiarimenti che puntano a suggerire forme di responsabilità solo quando dolosa o colposa del datore di lavoro e lo stesso governo, messo alle strette, ha annunciato che in qualche modo dovrà rimettere mano alla faccenda. Sicuramente per quanto riguarda la responsabilità penale sembra ingiustamente penalizzante per i club (ma in generale per ogni datore di lavoro) applicarla su basi oggettive o anche semplicemente rovesciando l’onere della prova relativo alla causalità, a maggior ragione se non ci fosse alcuna ipotesi di isolamento dei giocatori e dello staff. E ciò perché in base alle regole del diritto del lavoro il datore di lavoro (la società sportiva, nel nostro caso) deve garantire, sul luogo di lavoro, il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente: solo la violazione di tali previsioni (anche in assenza di danni all’incolumità dei lavoratori) costituisce un reato. Allo stesso modo, sotto il profilo della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

"In tal senso, il D.Lgs. 81/2008, comunemente definito “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, impone al datore l’adozione delle misure ritenute più idonee a prevenire malattie ed infortuni sul lavoro, tramite la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale deve contenere l’identificazione e la valutazione di tutti i rischi professionali, anche occasionali e potenziali, correlati alle mansioni svolte da ciascun dipendente. Ma come si valuta l’idoneità delle misure contenute in questo documento? Il riferimento è al principio della massima tecnologia e scienza disponibile: il datore di lavoro, quindi, deve essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili per la prevenzione del rischio biologico in oggetto. Ed in tal senso, il protocollo per la ripresa dell’attività calcistica può fungere da guida inderogabile, individuando ed illustrando minuziosamente tutti i necessari parametri di sicurezza che deve adottare il datore di lavoro, nella specie il club. In base quindi alle nostre regole generali, tanto la responsabilità penale quanto quella civile del datore di lavoro si basano su di una responsabilità per colpa, per la negligenza del datore di lavoro nell’adempiere agli obblighi di sicurezza imposti dalla legge. La legge tanto penale quanto civile impone al datore di lavoro di adottare determinati accorgimenti: se dimostra di averli adottati scrupolosamente non è responsabile per i danni, se li viola o li ignora risponde dei danni che nel conseguono tanto sul piano penalistico quanto su quello civilistico.

E i medici sportivi? Che responsabilità hanno?

"E lo stesso può dirsi del medico: dopo una controversa e complessa applicazione della precedente normativa sulla responsabilità del medico e sanitaria, in genere, la legge Gelli del 2017 ha disciplinato sia la responsabilità penale del medico, introducendo l’art. 590 sexies, in cui nei casi di lesioni colpose e di omicidio colposo la responsabilità del medico è esclusa quando costui abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”. Quindi, tralasciando i casi di responsabilità a titolo di dolo (ossia quando il medico volontariamente provoca lesioni o uccide il paziente, cosa che, rapportata al coronavirus si avrebbe nel caso in cui il medico sociale iniettasse volontariamente il virus al calciatore, al tecnico o allo staff), negli altri casi il medico che segue i protocolli per il codice penale non risponde dei danni.

Responsabilità a prescindere?

"Allineato è, per quanto riguarda la responsabilità civile, il nostro Codice laddove all’art. 2050 impone un’inversione dell’onere della prova su chi esercita attività pericolose: la responsabilità viene meno se viene fornita la prova “di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. E quindi seguendo questi principi, il datore di lavoro (e quindi il club ed i suoi rappresentanti) ed il medico nei casi in cui facessero svolgere ai dipendenti una attività pericolosa (come quella calcistica, secondo le valutazioni del nostro Governo) dovrebbero rispondere penalmente e civilmente solo qualora non provino di aver rispettato alla lettera i protocolli. Un’inversione dell’onere della prova, come inizialmente sostenuto dall’INAIL dovrebbe essere prevista, ma non sul nesso di causalità, cioè relativamente alla prova che il lavoratore ha contratto il virus fuori dal posto di lavoro come affermato dall’INAIL, ma sulla colpevolezza stessa come poi precisato dallo stesso ente, ossia sull’imputabilità del danno al soggetto, potendo il datore provare che i protocolli previsti sono stati seguiti scrupolosamente. E forse il Governo si adeguerà per il mondo del lavoro in generale.

"La stessa norma dovrebbe poi applicarsi, nel caso di ritorno dei tifosi sugli spalti, all’eventuale ipotesi di un contagio fra i tifosi. Non già una responsabilità oggettiva, nemmeno con una prova contraria praticamente impossibile da fornire, ma una responsabilità per colpa: il club dovrebbe essere ritenuto responsabile solo qualora gli si potessero imputare manchevolezze nel rispetto dei protocolli medico sanitari. È quindi necessario un cambiamento al protocollo per il calcio. Altrimenti, se il Governo dovesse insistere per una responsabilità del club a prescindere dal rispetto scrupoloso dei protocolli, non ci si potrebbe esimere dal pensare che, sotto sotto, gli stessi protocolli, anche qualora fossero rispettati alla lettera, non sarebbero in grado di garantire la sicurezza di lavoratori e tifosi! Ed allora viene facile il retro pensiero che tutto questo serva allo Stato ed i suoi esperti consulenti per mascherare le proprie deficienze nella redazione dei protocolli: un lavarsi le mani ed un gioco di scaricabarile che non vogliamo nemmeno ipotizzare!