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Inter-Juventus: si rigioca?

Di Francesco Paolo Traisci. Dopo i noti fatti di San Siro c’è chi, soprattutto sponda Napoli, chiede a gran voce la ripetizione della gara. Ma è veramente ipotizzabile che una partita sia ripetuta a seguito alle proteste dei tifosi?

Francesco Paolo Traisci

"Una class action per far ripetere Inter-Juve? Dopo i noti fatti di San Siro c’è chi, soprattutto sponda Napoli, chiede a gran voce la ripetizione della gara. Ma è veramente ipotizzabile che una partita sia ripetuta a seguito alle proteste dei tifosi? E qualcuno addirittura propone una class action di tifosi “appassionati di calcio” per costringere la Lega a determinare la ripetizione del match incriminato. A prescindere dalle difficoltà tecniche relative all’applicazione dello strumento della class action, introdotto nel nostro ordinamento con la legge del 2008, quali sono i casi in cui si può ripetere una gara? E come farlo?

"CLASS ACTION O ESPOSTO? - Sembra però necessario prima chiarire un chiarimento terminologico: Non parliamo di class action! Quello che viene evocato come class action in realtà sarebbe, secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, un “esposto a firma di migliaia di tifosi”, rivolto alla FIGC affinché una volta accertata la “violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede in ambito sportivo”, la Federazione italiana Gioco Calcio” voglia disporre “l’annullamento e la ripetizione della partita di Milano falsata da decisioni arbitrali ingiustificabili”. Tutto ciò avrebbe poco a che fare con l’azione collettiva risarcitoria oggi prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo comunemente chiamata class action, che legittima associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere ad agire in giudizio (e quindi dinanzi ad un Tribunale della Repubblica) per ottenere un risarcimento del danno subito individualmente da tutti i suoi componenti, ma anche con la omologa americana da cui il nostro legislatore ha tratto ispirazione. Una causa di gruppo rivolta ad ottenere un risarcimento del danno economico, cosa che gli stessi proponenti escludono…

"RICHIESTA COLLETTIVA - E allora di che si tratterebbe? Si tratterebbe di una richiesta collettiva “a firma di migliaia di tifosi”, per convincere la Federazione di far rigiocare una partita che ha avuto un arbitraggio che “offende i valori dello sport”, con “decisioni arbitrali ingiustificabili che l’avrebbero falsata, così come avrebbero falsato l’intero campionato di calcio”. L’obiettivo sarebbe quindi la ripetizione della gara che verrebbe richiesto direttamente alla Federazione, con diffusione in tutte le sedi competenti.

"CASO ATIPICO - Si tratterebbe però di un caso assolutamente atipico, fuori da ogni previsione normativa. Regolamenti alla mano, la ripetizione della gara può infatti essere disposta solamente dal giudice sportivo ai sensi dell’art. 29 n. 3 del Codice di Giustizia FIGC, atteso che “i giudici sportivi giudicano, in prima istanza, sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco”. Tutto ciò per dire che il giudice sportivo può valutare solo gli errori tecnici commessi dall’arbitro nell’applicazione delle regole e non le decisioni sulla interpretazione delle stesse, comprese le decisioni disciplinari adottate durante la gara. In altre parole il giudice sportivo può disporre (come, seppur raramente, è avvenuto) la ripetizione della gara solo in caso di errore tecnico dell’arbitro nell’applicazione di una regola; errore tecnico che, anche a bocce ferme, deve essere ammesso dall’arbitro stesso.

"ERRORE TECNICO - Ma che cos’è l’errore tecnico? In buona sostanza l’errore tecnico è quello nella applicazione delle norme regolamentari da parte dell’arbitro e non nella sua valutazione dei fatti che lo hanno portato all’applicazione di queste regole. In altre parole, come specificato in questi casi dallo stesso giudice sportivo, il reclamo per la ripetizione della gara può essere accolto solo quando “verte su un presunto errore tecnico dell’arbitro ascrivibile ad una non corretta applicazione di imperative norme del Regolamento del Giuoco del Calcio, piuttosto che all’interpretazione delle stesse che sono invece demandate alla esclusiva competenza degli arbitri e pertanto sottratte alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva”. Quindi l’arbitro deve aver sbagliato nella disciplina di un fatto, non nella sua valutazione, come nel caso che abbia scritto nel proprio referto post gara “ho visto gioco pericoloso ed ho dato calcio di punizione diretto”; non sarebbe invece errore tecnico nei casi in cui abbia ammesso di aver visto un fallo ed averlo giudicato da ammonizione ma poi si sarebbe reso conto che avrebbe dovuto espellere il colpevole.

"ERRORI O SBAGLI? - Una distinzione che a parole sembra netta. Prendiamo alcuni esempi classici di errore tecnico, ripresi dalla casistica arbitrale. Errore tecnico è ad esempio assegnare un gol scaturito da calcio di punizione indiretto con il pallone toccato solo una volta prima di entrare in rete... O, come avvenuto di recente, convalidare il gol dell’attaccante che ha ripreso il suo precedente calcio di rigore mandato contro il palo, senza che nel frattempo vi siano stati tocchi ulteriori. Altro errore tecnico è dimenticare di effettuare il recupero o espellere il giocatore sbagliato. Mentre non sono stati ritenuti frutto di errore tecnico le ammonizioni o le espulsioni comminate (il non fare uscire dal campo il giocatore dopo il secondo giallo invece sì) o gli errori di segnalazione commessi dagli assistenti. Un altro esempio spesso richiamato è quello di far battere il calcio d'inizio alla stessa squadra all'inizio del primo e del secondo tempo, oppure il fischiare un fuorigioco su rimessa laterale o dal fondo, annullando una conseguente rete.

"DANNO - Ma non è sufficiente l’errore tecnico: per determinare la ripetizione della gara, è necessario che la squadra danneggiata abbia subito effettivamente un danno, ossia che l’errore tecnico abbia avuto una reale influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. E ciò ai sensi dell’art. 17 n. 4 del Codice di giustizia sportiva che afferma “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione”.

"RIPETIZIONE CASO ECCEZIONALE - Dalla lettura di questa norma traiamo alcuni spunti interessanti. Innanzitutto che se l’errore tecnico non ha avuto grande peso nell’esito della gara, il giudice sportivo dovrà dichiararne la regolarità, mentre se l’errore è stato determinato da fatti imputabili ad una delle due squadre dovrà sanzionarla con la perdita della gara e, solo nel caso di errori realmente rilevanti, ordinarne la ripetizione. Perciò gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell’ordinamento sportivo e quindi la sua irregolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre. Se la responsabilità è di una delle squadre, la conseguenza è la sconfitta a tavolino per quest’ultima.

"VALORE DELL'ERRORE - Ma non sempre l’errore tecnico dell’arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell’incontro: l’Organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. E così se in teoria dare un calcio di punizione diretto al posto di un indiretto quando ricorrono i presupposti di quest’ultimo è considerato un errore tecnico, ma non può essere certo ritenuto determinante se poi la squadra che se ne avvantaggia calcia la punizione in curva, mentre altro discorso è quando dalla punizione calciata direttamente in porta viene il gol che ha fatto vincere la partita. O, ancora non posso chiedere di ripetere una partita che ho già vinto 7-0, perché l'arbitro non ha dato recupero (a meno che, per la differenza reti, dovessi segnare un ottavo gol).

"IL DANNEGGIATO FA RICORSO - Ricordiamo anche il caso di Croazia-Australia dei Mondiali 2006, in cui la mancata espulsione al secondo giallo di un giocatore croato non ha portato la ripetizione della gara, perché l'Australia, pur avendola solo pareggiata, si era ugualmente qualificata agli ottavi non potendo in ogni caso ambire al primo posto nemmeno in caso di vittoria. Secondo il Codice di giustizia sportiva deve essere quindi la società "danneggiata" a fare ricorso. Nel caso della mancata uscita dal campo di un giocatore espulso della squadra che ha perso, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell’incontro, l’errore tecnico (e quindi la richiesta di rigiocare la gara) non può certo essere invocato dalla società che ne è stata avvantaggiata (ma che ha perso la partita).

"Per ottenere una pronuncia del giudice sportivo di ripetizione della gara è quindi necessario che sia la società danneggiata ad inoltrare un reclamo contro l’errore tecnico dell’arbitro, nei modi e nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, che prevede ai sensi dell’art. 33 (in applicazione di un principio già presente nel codice di giustizia del CONI), che sono legittimati a proporre reclamo solo le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso e, nello specifico, solo le società ed i loro tesserati che hanno preso parte alla gara; solo nei casi di illecito sportivo sono poi legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica. Solo nei casi di frode sportiva quindi sono ammessi ricorsi di terzi (ed in generale di altre squadre danneggiate dalla “combine”).

"AMMISSIONE DELL'ARBITRO - In realtà la casistica ci segnala ben pochi casi in cui è stata disposta di ripetizione della gara. Perché, oltre alle regole che disciplinano questa eventualità, la ripetizione della gara deve essere frutto di un errore conclamato ammesso esplicitamente o implicitamente dall’arbitro nel proprio referto. Ma non sempre ciò avviene. È infatti più facile per un arbitro, piuttosto che ammettere l’errore tecnico in cui è incorso (e quindi implicitamente di non conoscere il regolamento) presentare ogni eventuale errore come frutto di errata di valutazione della realtà che non essendo errore tecnico, non è sindacabile dal giudice sportivo. Tutto questo per dire che, pur ammirando la lodevole iniziativa, volta soprattutto a lanciare un grido di allarme contro l’impotenza dei tifosi davanti agli errori anche gravi commessi dalla classe arbitrale, non credo che Inter-Juve verrà ripetuta.

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