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Caos meteo e partite rinviate: biglietti, rimborsi e risarcimenti

Di Francesco Paolo Traisci. Cosa accade quando una partita viene rinviata? Si può utilizzare lo stesso biglietto per il recupero? Ed è possibile chiedere un rimborso, qualora non si fosse in grado di presenziarvi?

Francesco Paolo Traisci

"Questa partita non s’ha da fare! Parafrasando i bravi di Don Rodrigo nei Promessi sposi, anche nel calcio alcune prese di posizione e decisioni preclusive stanno facendo molto rumore. Ed il riferimento va chiaramente al rinvio della partita dell’Allianz Arena fra la Juventus e l’Atalanta. I fatti sono noti: l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra penisola sembra passata, non senza aver lasciato danni e strascichi polemici. Fra i vari spunti nel mondo del pallone si è acceso il dibattito sulla opportunità e sulle conseguenze del rinvio della partita Juventus-Atalanta, quella di campionato, per una bufera di neve e vento abbattutasi sullo Stadio dei campioni d’Italia subito prima dell’inizio del match e beffardamente cessata una mezz’oretta dopo che l’arbitro aveva deciso di non farlo giocare. Ed i tifosi, che per assistere alla partita avevano sfidato il freddo ed il gelo e, in molti casi, i disagi di un lungo viaggio, sono esplosi sui social!

Partita rinviata: si utilizza lo stesso biglietto?

"Mille le domande, poche e confuse le risposte, alcune scontate altre meno. Andiamo con ordine. Tutti danno per scontato che in caso di rinvio della partita al tifoso sarà consentito di utilizzare il proprio biglietto di ingresso per assistere alla partita quando si rigiocherà. Questo potrebbe anche non essere vero, perché la fonte principale della disciplina che regola la fruizione dello spettacolo calcistico sono le condizioni generali di contratto che si presumono conosciute dal tifoso che acquista il biglietto e pertanto stipula, con la società che organizza la partita, un contratto. In queste condizioni generali sono disciplinati o dovrebbero esserlo proprio i casi come quello di Torino in cui la prestazione sportiva (leggasi la partita) non viene disputata. In casi simili, di solito (come ultimamente è avvenuto per Sampdoria-Roma, Pescara-Carpi e Lazio-Udinese), le società ospitanti hanno consentito ai possessori di biglietto per la gara rinviata di accedere con il medesimo alla gara nella sua nuova data.

E per il rimborso? Ci sono diverse opzioni

"Discorso parzialmente differente è quello della possibilità di ottenere un rimborso del costo del biglietto in alternativa ad assistere alla gara nella data del rinvio (per chi non vuole o non può assistervi). Qui entrano in gioco le condizioni generali, che a volte (come nel caso di quelle della Juventus del 2015, che però non sappiamo se siano ancora valide) sembrerebbero escludere tale possibilità. Facendo però sorgere qualche perplessità sulla compatibilità di tale esclusione con principi ispiratori del Codice del Consumo, ben potendo una simile clausola essere ritenuta vessatoria per i diritti del consumatore-spettatore. Quindi, tifosi, prima di acquistare i biglietti, leggetevi attentamente le condizioni generali di vendita. Non si sa mai!

"Un’altra possibilità più complicata, in assenza di condizioni generali (o di specifica previsione in quelle esistenti), per ottenere il rimborso del biglietto potrebbe passare attraverso la disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta nell’adempimento delle obbligazioni (e specificatamente negli art. 1256 e ss. del nostro codice civile). Queste prevedono che, qualora l’adempimento della prestazione (e qui si tratta della partita di calcio) sia temporaneamente impossibile, per cause non imputabili al debitore (squadra di calcio), per un periodo sufficiente mente lungo tanto che si ritenere che il creditore (e qui parliamo dello spettatore) abbia perso interesse a ricevere la prestazione (e quindi ad assistere alla gara), si estingue l’obbligazione del debitore (squadra) con conseguente rimborso del costo del biglietto al creditore (spettatore), in base alle norme sulla ripetizione dell’indebito (2033 e ss.). 

Ma le ulteriori spese non sono rimborsabili

"Ciò porterebbe al rimborso del mero costo del biglietto ma non delle ulteriori spese sostenute per usufruire dello spettacolo calcistico. Infatti il debitore (squadra) non è tenuta a risarcire il danno perché la sua obbligazione si è estinta per una causa a lui non imputabile. Questa è la differenza tra rimborso e risarcimento. Il risarcimento sarebbe infatti dovuto dal debitore solo qualora l’inadempimento (ossia la scelta di non disputare la partita) sarebbe stata dipendente da dolo o colpa del debitore medesimo. Se ad esempio non la squadra non si fosse presentata in campo o si fosse rifiutata di giocare malgrado l’invito in tal senso dell’arbitro.  Nel caso di Juventus-Atalanta la scelta dovrebbe essere stata presa dall’arbitro, in base ad un regolamento che impedisce di disputare le gare in caso di condizioni climatiche troppo avverse. L’arbitro ha interpretato male il regolamento? E’ stato eccessivamente prudente nel valutare l’assenza delle condizioni necessarie per far disputare la gara? Chissà?

"Ma tutto ciò non rileva nei rapporti fra la società calcistica e gli spettatori!