"Ecco a voi il nuovo Codice di giustizia sportiva della FIGC, un codice snello, agile “sia nei tempi che nelle modalità di applicazione” e che, soprattutto, consentirebbe processi equi nei tempi brevi richiesti dalla gestione del fenomeno sportivo. Lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Lum di Casamassima (Bari).

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Nuovo codice di giustizia della FIGC: cosa cambia rispetto al passato?
Di Francesco Paolo Traisci. Arriva il nuovo Codice di giustizia sportiva della FIGC, un codice snello, agile “sia nei tempi che nelle modalità di applicazione” e che, soprattutto, dovrebbe consentire processi equi nei tempi brevi richiesti...
"E sarà il benvenuto perché le disfunzioni del sistema di giustizia sportiva in generale ed in particolare in quella del calcio le abbiamo potute toccare con mano l’estate passata, con contenziosi traballanti e dagli esiti incerti. Un’estate caratterizzata da sovrapposizioni fra organi giudicanti, da ritardi nemici della necessità di far presto per consentire la regolarità dei campionati e da un incertezza sull’esito dei vari giudizi che ha scontentato tutti.
"Perchè un nuovo codice?
"Tutta acqua passata? Probabilmente no, con situazioni che, se non chiarite, potrebbero ripetersi nel futuro. Ed allora ecco un Codice rinnovato che in cui le disfunzioni mostrate nel recente passato cercano una soluzione. In verità, dobbiamo dire che il primo a muoversi, sollecitato dallo spinoso caso estivo dei ripescaggi, è stato il Governo, che con uno specifico provvedimento ha cercato di chiarire in questi casi le competenze della giustizia sportiva e quelle della giustizia ordinaria e quali organi della giustizia statale debbono essere coinvolti nella disciplina di queste controversie. Il tutto al fine di snellire una procedura che in precedenza era lunga e tortuosa e si è dimostrata non idonea a garantire i due obbiettivi della giustizia del fenomeno sportivo: la celerità, onde consentire la regolarità delle competizioni e la certezza del diritto.
"In un periodo di rapporti assai tesi fra governo dello sport e politica è poi intervenuto il CONI con la riforma del proprio Codice di Giustizia, documento chiave per due motivi: innanzitutto perché l’organo espressione della sua giustizia (ossia il Consiglio di Garanzia) è ultima istanza nei procedimenti federali e nei procedimenti speciali; e poi perché ai suoi principi devono conformarsi tutti i codici di giustizia federale. Approvato con la delibera 1590 del 9 aprile 2018 il Consiglio Nazionale del CONI il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva entrerà in vigore, sostituendo quello di cui alla delibera 1538 del 9 novembre 2015, solo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. In realtà, malgrado i propositi di tutti, non pare trattarsi di rivoluzioni, ma di un assestamento per introdurre i correttivi necessari ad evitare le polemiche e le disfunzioni che si sono palesate l’estate passata.
"Cosa cambierà?
"Innanzitutto ci sarà una maggiore attenzione per i giudici, per la loro scelta e per la loro imparzialità, con una selezione a monte; sono poi stati rimodulati i termini per i ricorsi e per le sentenze e coordinati i vari giudizi, sincronizzando in modo più puntuale la loro tempistica ed in generale i rapporti dei procedimenti endofederali e quello dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Poi altre modifiche relative alla procedura dinnanzi al Collegio di Garanzia, in termini di preclusioni e di snellimento della procedura per i ricorsi meno complessi e per l’attività i compiti e le responsabilità della Procura Generale allo Sport.
"Tutto questo avrà un forte ascendente sulla giustizia delle singole federazioni, perché le Federazioni hanno il dovere di conformare il proprio regolamento di giustizia federale a quello generale del CONI (e quindi, laddove quello del CONI non lasci libere le federazioni di prevedere regole diverse, riprenderne i termini e le modalità processuali). Anche se nello stesso viene specificato che in ogni caso i procedimenti davanti agli organi di giustizia endofederale continueranno a svolgersi in base alle norme previgenti fino al recepimento del nuovo Codice di Giustizia del CONI negli Statuti e nei regolamenti federali.
"Su cosa si concentrano le novità?
"Ma entro questi margini le singole Federazioni sono libere di prevedere i comportamenti specifici che costituiscono illeciti che possono dare inizio ad una controversia dinanzi la propria giustizia e le rispettive sanzioni. E così la FIGC ha deciso di affrontare meglio le problematiche sulla regolarità contabile e gestionale delle società, scegliendo di gestire con più attenzione e più celerità i relativi procedimenti e disponendo un rito abbreviato per quelli sorti su denuncia della COVISOC, proprio perché le irregolarità contabili sono il primo passo verso quei fallimenti che hanno funestato l’estate dello scorso anno. Accertare e punire velocemente questi abusi è un modo per prevenire l’incancrenirsi di quelle situazioni che tanto hanno colpito il calcio nel recente passato. Allo stesso modo dell’annunciato giro di vite per le licenze nazionali e le sanzioni alle società inadempienti al pagamento degli emolumenti dei propri calciatori, con l’esclusione di chi si è reso colpevole del mancato pagamento per un periodo di due bimestri ed il divieto di tesseramento di calciatori. Sempre nella stessa ottica, per evitare il trascinarsi di situazioni che a lungo andare possono minare la regolarità dei campionati, il nuovo codice pare abbia diminuito il numero di rinunce a disputare la gara (passato da 4 a 2) necessarie per determinare l’esclusione di una squadra dal campionato (ricordando il recente caso del Pro Piacenza).
"Sempre nell’ottica di velocizzare il procedimento dinanzi alla propria giustizia, il nuovo codice prevede una la costituzione di una Sezione speciale del Tribunale Federale e della Corte Federale D’Appello per le controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni, con i relativi procedimenti sottoposti ad un rito abbreviato da definirsi entro 30 giorni, proprio per evitare il ripetersi delle annose vicende dell’estate scorsa.
"Cosa cambia per la responsabilità oggettiva?
"Due altri temi di rilievo paiono essere stati affrontati nel nuovo codice, sempre con memoria dei recenti casi. Innanzitutto quello della responsabilità oggettiva. Più di qualcuno (e noi fra questi) aveva sottolineato la rigidità del diritto sportivo che, in modo singolare rispetto a tutti gli altri settori della giustizia, punisce anche chi non ha alcuna colpa per una determinata situazione, non consentendogli in alcun modo di evitare la responsabilità per illeciti commessi da terzi sui quali non ha nessun controllo. Ed allora, ecco la giustizia sportiva che, cercando di essere più equa, in alcuni casi, pur senza specificarlo è andata contro questo principio, quantomeno alleggerendo la posizione di chi si era attivamente comportato (seppur senza successo) per evitare che i propri tifosi commettessero degli illeciti dei quali la società era chiamata a rispondere proprio in virtù del meccanismo della responsabilità oggettiva.
"Ed allora ecco il recepimento di questa indicazione fornita dagli esperti, attraverso la modifica del codice che premia le società che dimostrino di essersi dotate di un modello organizzativo idoneo ed efficiente. Si dovrebbe quindi riallineare il codice di giustizia sportiva con quello civile che, nei casi di responsabilità per fatto altrui, prevede un’inversione dell’onere della prova, magari severo e restrittivo, ma comunque che consenta di premiare gli sforzi di chi agisce per evitare l’illecito altrui, evitandogli si sottostare ad eventuali “ricatti” da parte della propria tifoseria.
"Giro di vite sull'afflittività della sanzione
"Ed infine sempre in ottica di evitare polemiche ed ingiustizie, è stato definito il principio di afflittività della sanzione che tanto ha fatto discutere, sempre l’estate passata, in relazione ai casi Chievo Cesena e Parma, alla luce del fatto che, in relazione al problema della stagione in cui deve essere scontata la sanzione, i giudici avevano risposto con soluzioni diametralmente opposte mostrando che la relativa norma si prestava ad una discrezionalità che sfociava nell’arbitrarietà e quindi nella assenza di certezza. Serviranno i due codici nuovi ad evitare il ripetersi delle disfunzioni che nell’immediato passato hanno minato la credibilità del sistema? Speriamo di sì.
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