"Un polverone… fiumi di parole e di inchiostro continuano ad essere versati per il caso Lotito. Ed allora ancora due parole sull’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva che ormai ronza nelle orecchie di tutti noi.
diritto effetto
Cosa sono i principi di lealtà sportiva? Perchè Lotito sarà deferito?
Di Francesco Paolo Traisci. Il presidente della Lazio verrà probabilmente deferito dalla Procura Federale per violazione della norma sul rispetto dei principi di lealtà sportiva. Ma per quale comportamento è punibile il numero uno biancoceleste?
"Ormai lo sanno tutti: la procura federale avrebbe intenzione di deferire il Presidente Lotito per la violazione di questa la norma, peraltro ripresa quasi testualmente dall’art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, che obbliga tutti i tesserati, gli affiliati “all'osservanza delle norme e degli atti federali” ed a “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ciò in seguito ai noti fatti dell’Olimpico in cui il presidente della Lazio, avendo autorizzato lo spostamento dei tifosi dalla Curva Nord alla Curva Sud, avrebbe aggirato volontariamente la sanzione comminata dal giudice sportivo della chiusura per due turni della prima per i deprecabili ululati razzisti di alcuni tifosi della medesima curva. Collocando (con l’escamotage del biglietto dedicato a prezzo simbolico) gli abbonati della Nord in Sud la Società capitolina e per lei il suo vertice, avrebbero aggirato una sanzione comminata dal giudice sportivo, rendendosi secondo la procura colpevole della violazione della norma richiamata.
I principi di lealtà sportiva
"Ma che cos’è la lealtà sportiva? Una formula che sfugge ad ogni definizione contenutistica, e che pare messa in mano al giudice per punire comportamenti non consoni allo spirito sportivo. Si tratta quindi di un concetto ampio, aperto... Ma fino a che punto? Ragionando con gli schemi del diritto ordinario, civile ed a maggior ragione penale, siamo abituati ad un concetto di tassatività che mal si abbina con quello sportivo. Infatti per il diritto penale (e quindi quel diritto che più si avvicina a quello della giustizia sportiva), il reato e quindi il comportamento censurato e punito è fisso: se io mi comporto in un certo modo pago, altrimenti no. Se rubo un portafoglio sono punito (o dovrei esserlo), se invece non compio esattamente quella azione rimango nel lecito e quindi nel non penalmente rilevante ai fini della sanzione. Quindi è la violazione della legge che rileva ai fini della sanzionabilità del comportamento.
"Evidentemente nel diritto sportivo, come interpretato dagli organi di giustizia, non è così. È infatti vero che lo stesso articolo 1 bis, mette il principio di lealtà accanto a quello del rispetto della legge, dicendo quindi che è qualcosa di ulteriore, ma non lo definisce in alcun modo. Nel caso del Presidente Lotito, il comportamento sleale sarebbe dovuto alla volontà di aggirare una sanzione consentendo ai tifosi, penalizzati dalla chiusura della curva in cui sono abbonati, di non scontare la pena e poter comunque assistere alla partita dalla curva opposta, aperta per l’occasione ed a loro dedicata. Ma qualcosa non è così evidente: come abbiamo già detto, la sanzione della chiusura della curva non è una sanzione contro i tifosi che si sono macchiati di comportamenti deplorevoli, ma rivolta alla società che paga le colpe dei tifosi in virtù del meccanismo della responsabilità oggettiva. I tifosi (pochi, molti, non importa) che hanno materialmente intonato i cori razzisti devono essere puniti in modo diverso attraverso la specifica sanzione del DASPO.
" A questi deve essere impedito di entrare in tutto lo stadio, in seguito alle indagini che li individuino uno ad uno. Ma in assenza di provvedimenti individuali, l’ingresso nei settori non squalificati dello stadio non potrebbe essere precluso a nessuno. Trovando chiusa la propria curva, i tifosi abbonati alla Nord non colpiti dal DASPO avrebbero infatti potuto accomodarsi in qualsiasi altro settore dello stadio. Quindi una cosa è la sanzione alla Lazio della chiusura della Curva Nord, un’altra è il divieto di accesso allo stadio per i colpevoli dei cori. La chiusura della curva non è una sanzione contro i tifosi della Curva Nord ma contro la Società stessa, che paga per il comportamento dei propri tifosi.
La Procura vuole punire un comportamento non illecito, ma ritenuto contrario all'etica sportiva
"Certo è l’incastro delle varie circostanze a destare sospetto… Ma tecnicamente nessun regolamento è stato violato ed un giurista abituato alle categorie del diritto ordinario (civile o penale che sia) così dovrebbe ragionare. È però necessario comprendere che a volte il diritto sportivo sfugge a queste logiche, utilizzando le norme e le sanzioni per punire comportamenti non strettamente illeciti, ma comunque contrari ai valori dell’etica e della lealtà propri dell’attività sportiva. Concetti non sempre ben definiti e che consentirebbero al giudice di sanzionare comportamenti sulla base di una mera valutazione morale. Proprio a questo serve il dovere di lealtà e correttezza inserito nella norma in questione. Allora si potrebbe dire che l’obbligo di lealtà serve a colpire tutti i comportamenti riprovevoli dal punto di vista morale ma non puniti direttamente da una norma. Ma fino a che punto può spingersi una simile punibilità?
"Facciamo un esempio limite: se io, tesserato, avessi una storia d’amore con la moglie di un arbitro o di un altro tesserato, violando un precetto morale e compiendo una azione riprovevole in tal senso, potrei essere punito dalla giustizia sportiva? Non credo proprio: nemmeno qualora venissimo colti in flagrante, con evidenti conseguenze per l’onore del poveretto! Sarebbe pericoloso consentire al giudice sportivo di ergersi a custode di una moralità che poco ha a che fare con lo sport! Certo nel caso della Lazio c’è sicuramente essere un’attinenza maggiore con l’esercizio dell’attività sportiva e staremo a vedere che posizione assumerà prima la procura federale quando, sentito il Presidente, deciderà se deferirlo o meno agli organi della giustizia, e poi del giudice sportivo. Nel frattempo e per tutti i casi a venire sarebbe comunque necessario individuare i confini della discrezionalità del giudice sportivo nell’attribuzione di un contenuto materiale all’obbligo di lealtà e della sua possibilità di intervenire con l’applicazione di tale norma quando non c’è una violazione acclarata di una regola legale ma solo in base ad un giudizio morale.
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