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L’articolo 17 del Regolamento FIFA: l’arma segreta di Cristiano Ronaldo?

Di Francesco Paolo Traisci. Si è ipotizzato che fra le possibili motivazioni per l’addio del campione di Madeira al Real Madrid, ci potrebbe anche essere il rischio che il portoghese utilizzasse l’articolo 17 del Regolamento FIFA sui...

Francesco Paolo Traisci

"È arrivato Cristiano Ronaldo ed i tifosi sognano. Sognano gli juventini, ma anche tutti gli italiani che non  vedono l’ora di poter ammirare dal vivo le gesta di uno dei giocatori più forti del mondo. Sogna tutto il calcio italiano, che spera così di recuperare credibilità e risorse man mano perse a favore di campionati ormai giudicati più interessanti per tifosi (e quindi per i diritti audiovisivi), per gli investitori e per i calciatori stessi. Complimenti al club bianconero che è riuscito a mettere a segno un colpo così prestigioso che rischia di creare un solco incolmabile con le concorrenti e ridurre il prossimo campionato ad una lotta per l’Europa! Ma qualcuno, chiedendosi come sia stato possibile improvvisamente, dopo anni in cui i top players giravano alla larga dal nostro campionato, che una delle figure più importanti e carismatiche del panorama calcistico mondiale, un pluripallone d’oro nel pieno della sua maturità agonistica, abbia scelto proprio il nostro campionato, ha ipotizzato che fra le possibili motivazioni per l’addio del campione di Madeira al Real Madrid, ci potrebbe anche essere il rischio che il portoghese utilizzasse l’articolo 17 del Regolamento FIFA sui Trasferimenti per liberarsi dal contratto con le merengues. Una possibile chiave di lettura che si basa sull’insoddisfazione del campione per il trattamento ricevuto e sulla minaccia di salutare il club spagnolo mettendo in atto la clausola di recesso unilaterale prevista in quella norma.

"ARTICOLO 17 - Ma di che si tratta? Che cosa prevede questa regola? Sicuramente, si tratta di una regola che potrebbe avere un effetto dirompente nel mondo del calcio, ma che, per taciti accordi fra club, viene usata assai di rado è sconosciuta ai più.  Pochi sanno infatti che in virtù dell’art. 17, introdotto nel dicembre 2004, con effetti a partire dal gennaio 2005, un giocatore può decidere di rompere un contratto senza giusta causa appena superato il periodo di stabilità (3 anni prima dei 28 anni, e 2 dopo). La norma, intitolata “Conseguenze di un contratto senza giusta causa" dispone le conseguenze del recesso unilaterale del calciatore senza giusta causa, ossia in assenza dei requisiti previsti per lo scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro sportivo quando il giocatore non prende parte ad un numero sufficiente di gare o quando non viene pagato.

"REQUISITI - Pochi sanno che in presenza di determinati requisiti il calciatore può liberarsi unilateralmente dal contratto prima della sua scadenza senza incorrere alle sanzioni previste dalla FIFA (squalifica per gare di club e, eventualmente, anche per i match della propria nazionale, oltre alle sanzioni per il nuovo club). In particolare, l’art. 17 afferma il principio che ogni giocatore che ha firmato un contratto prima di 28 anni si può svincolare tre anni dopo che l'accordo è stato firmato; se ha 28 o più anni, il tempo limite è ridotto a due anni. Un calciatore che intende avvalersi di questa regola ha tre obblighi da rispettare: comunicare alla società della propria intenzione di esercitare il recesso entro quindici giorni dall'ultima partita giocata con la maglia del club; non concludere un nuovo contratto con una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi allo stesso; e pagare direttamente (anche se poi di fatto è il nuovo club a pagare) un indennizzo alla vecchia società di appartenenza, in base ad alcuni criteri oggettivi come l'ingaggio e il tempo rimanente alla scadenza del contratto (fino a un massimo di 5 anni) stabiliti dalla FIFA stessa.

"FAVORIRE LA MOBILITÁ - Si tratterebbe quindi di un modo di favorire ulteriormente la mobilità dei giocatori che potranno calcolare il "prezzo della libertà", nonostante il contratto che li lega alla società, sul solo montante degli stipendi residui (con valori assai minori rispetto al prezzo di mercato del cartellino). Un modo quindi di parametrare il valore del giocatore al suo stipendio, evitando contratti lunghi o costringendo i club a rinnovarli spesso oppure a cedere più rapidamente possibile i giocatori, se vogliono realizzare delle plusvalenze. Una norma introdotta da FIFA e UEFA, su pressione dell’Unione Europea, dopo che la stessa, seguendo il solco tracciato dalla pronuncia Bosman, aveva continuato ad attaccare il sistema dei trasferimenti dei calciatori, ritenuto un ostacolo alla libertà di movimento dei lavoratori all’interno dello spazio europeo in cui tale movimento non avrebbe dovuto ricevere alcun ostacolo. Con Bosman era stato attaccato il sistema degli indennizzi per i giocatori dopo la scadenza del contratto, consentendo ai giocatori dopo la scadenza di contratto di trasferirsi liberamente e gratuitamente da un club ad un altro (introducendo così il concetto stesso di giocatori svincolati). Sì, quello che oggi sembra pacifico all’epoca non lo era… 

"CASO WEBSTER - Dal 2006 anche i giocatori sotto contratto possono liberarsi in presenza delle condizioni richieste dall’art. 17. E ciò in seguito ad una sentenza del TAS nel celeberrimo caso Webster, difensore degli Hearts of Midlothian, che per problemi sorti al momento del rinnovo di contratto aveva deciso di abbandonare il club di Edimburgo. Con una decisione del 4 settembre 2006 il Tribunale gli ha dato ragione, consentendone autorizzandone lo svincolo dietro il pagamento di un indennizzo ben minore rispetto a quanto richiesto dal club e senza alcuna ulteriore squalifica per sé e per il club presso il quale si era tesserato. La stessa FIFA ha poi ratificato la decisione (stabilendo un indennizzo inferiore a quello richiesto dagli scozzesi), creando così un clamoroso precedente per altri eventuali calciatori che avessero voluto intraprendere lo stesso cammino. Ricordiamo i casi di Morgan De Sanctis, trasferitosi dall’Udinese al Siviglia (per poi ritornare in Italia alla Roma), di Matuzalem (dallo Shakhtar Donetsk al Real Zaragoza, poi alla Lazio).

"PRO E CONTRO - Ma ricordiamo anche i casi di minacce di utilizzo della clausola per costringere il club a cedere il giocatore. In realtà, infatti, al di là della libertà di recedere unilateralmente dal contratto, la questione si è spesso messa dal lato del valore dell’indennizzo. È vero che la clausola può essere esercitata solo per i trasferimenti all’estero; ma un anno di “parcheggio” non fa male a nessuno. Certo che chi si libera utilizzando questa facoltà rischia di crearsi la fama di “piantagrane” e di giocatore irrispettoso del contratto (e la società che lo ingaggia, rischia di passare per società “scorretta”), ma di fronte ad alcune cifre spesso vale la pena correre questo rischio. In alternativa, molti giocatori hanno invece utilizzato la minaccia di un ricorso alla procedura dell’art. 17 per mostrare alla società titolare del cartellino la ferma volontà di partire e nel contempo per limitarne le pretese economiche.

"È IL CASO DI CR7? - Della serie: io calciatore voglio a giocare per un altro club e potrei farlo; se lo facessi tu, società dal mio cartellino riceveresti un indennizzo molto inferiore alla cifra che tu chiedi per cedermi. Ci vogliamo mettere d’accordo? Questo, secondo la stampa dell’epoca, avvenne ad esempio per Keita della Lazio (poi ceduto al Monaco per una cifra assolutamente differente però rispetto all’indennizzo a parametro), e per altri, che più o meno velatamente hanno minacciato di avvalersi della regola. Che sia stato il caso anche di Cristiano Ronaldo? Che qualcuno del suo entourage abbia fatto allusione alla regola per forzare la mano alle merengues? Chissà, probabilmente non lo sapremo mai! Quello che però sappiamo è che il nostro campionato si è arricchito di uno dei più grandi!