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Caso Striani: nuova sentenza stile Bosman per le liste e per i vivai?

Di Francesco Paolo Traisci. Viene messo in discussione l’obbligo di contenere un numero minimo di giocatori formati in casa nelle liste ufficiali dei club. Una regola che sarebbe contraria alle norme che sanciscono la libera circolazione dei...

Francesco Paolo Traisci

Proponiamo oggi l’analisi di un caso giudiziario interessante, che potrebbe costituire un precedente al pari di quello di Bosman al quale è chiaramente ispirato (ed i protagonisti sono in parte gli stessi): quello noto come caso Striani, dal nome del procuratore che sta mettendo in discussione davanti al Tribunale di Commercio di Bruxelles e cercando di far arrivare alla Corte di Giustizia Europea una delle regole più importanti emanate dall’UEFA, poi ripresa anche dalle federazioni nazionali: quella che riguarda l’obbligo di contenere un numero minimo di giocatori formati in casa. Regola che, secondo i legali del sig. Striani, sarebbe contraria alle norme che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio europeo.

Come sono composte attualmente le liste?

In particolare, ogni squadra che partecipa alla massima serie del campionato nazionale, così come quella che partecipa alle coppe europee, deve compilare una lista per il campionato ed una per le coppe europee, scegliendo fra i propri tesserati, coloro che potranno scendere in campo in ciascuna delle due competizioni. Queste due liste, redatte in base a determinati criteri, debbono poi essere depositate presso l’organizzatore della competizione (quindi la lega di appartenenza per il campionato e l’UEFA per le coppe). Una volta depositate non è possibile modificarle, se non in minima parte ed in periodi prestabiliti della stagione.

Ma non è questo il punto. Il punto è che queste due liste debbono esser compilate osservando alcuni limiti, primo fra tutti appunto quello dei giocatori formati nel campionato nazionale. Per formazione si intende che il giocatore abbia passato fra i 15 ed i 21 anni almeno tre stagioni in uno o più club della federazione nazionale del club, fra il club che lo inserisce nella lista ed altri club della stessa Federazione nazionale. Peraltro la originaria distinzione fra quelli formati nel club e quelli formati in un vivaio della stessa federazione nazionale sembra aver perso molto della sua originale rilevanza… Ed infatti l’iniziale obbligo previsto, che vedeva che almeno la metà di questi giocatori fosse formato nel settore giovanile del club è prima stato posticipato poi piano piano accantonato. In secondo luogo, l’obbligo degli 8 giocatori formati all’interno della federazione è stato poco a poco interpretato come un limite negativo, nel senso che, atteso che la lista non può superare le 25 unità, si è ritenuto che essa non possa contenere più di 17 giocatori non formati all’interno della federazione. E quindi, qualora non venga superato questo limite, i formati all’interno della federazione potrebbero anche essere di meno, come ormai da alcuni anni avviene anche da noi. Cosicché non è un obbligo di 8 “home-grown players”, ma un limite di 17 per gli altri. Peraltro recenti novità ci sono state anche per i giovani. Contrariamente al passato, per gli under 22 non è necessario compilare alcun elenco per il nostro campionato, potendo quindi questi essere inseriti in rosa senza alcuna limitazione.

Per quanto riguarda le competizioni UEFA per il triennio 2018/2021 ed in particolare per la stagione che sta per cominciare l’art. 44 del regolamento delle competizioni UEFA stabilisce ancora la presenza di due liste la A e la B. Nella lista A che non può eccedere le 25 unità, almeno 8 devono essere i cosiddetti “Locally trained players” (detti anche Home Grown Players, HGP), dei quali non meno di 4 debbono essere “Association trained players”, cioè provenienti dal vivaio del club. Se mancano gli 8 Locally trained players la lista viene ridotta di un numero di unità pari a quelle mancanti fra i locally trained. La lista B è invece aperta ed è riservata ai giocatori nati dopo il 1° gennaio 1997 (quindi under 21) che siano stati tesserati fra dai 15 anni in poi almeno per due anni ininterrottamente per quel club.

Con quali norme europee andrebbero in conflitto le norme attuali?

Queste regole, secondo la tesi dei legali di Striani, sarebbero contrarie alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, sancita dall’art. 45 del TFUE (ex 48 del Trattato CEE) ed in particolare dei commi l e 2, che affermano: “1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. È chiaro che i legali del procuratore belga facciano riferimento al notissimo caso Bosman, ed in particolare nella parte in cui la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “L'articolo 48 del Trattato CEE si oppone all’applicazione delle regole emanate dalle associazioni sportive in base alle quali in occasione delle gare delle competizioni che organizzano, le squadre possono schierare solo un numero limitato di giocatori professionisti provenienti da altri stati membri”. E sicuramente le liste con la limitazione per alcuni tipi di giocatori potrebbero essere viste come ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio unico. Quindi per il giocatore non formato all’interno di una federazione nazionale potrebbero esserci limiti per lavorare in un’altra federazione.

Ma ci sarebbero anche argomenti contro questa tesi. Innanzitutto nessun riferimento viene effettuato con riguardo alla nazionalità: la unica discriminante è rappresentata dalla formazione professionale. Quello che invece veniva contestato nel caso Bosman era il famoso 3+2, ossia 3 comunitari e due extracomunitari: e quindi un limite basato sulla cittadinanza. È pur vero però che così come l’avvocato che ha conseguito il titolo in Italia o in Spagna potrà esercitare, praticamente senza limitazioni, anche negli altri paesi dell’Unione, dovrebbe poterlo fare anche il calciatore.

Più pesante potrebbe essere l’eccezione per la quale la limitazione non sarebbe relativa al tesseramento, quindi alla stipula di un contratto di lavoro (come nel caso Bosman), ma solo alla possibilità di scendere in campo nella competizione. Ed una cosa è il tesseramento, ossia la creazione di un rapporto di lavoro in virtù del quale il calciatore professionista si impegna a svolgere la propria attività sportiva a favore di un solo club (oltre che, eventualmente, della propria nazionale); un’altra la possibilità di farlo scendere in campo nelle gare ufficiali.

Il club (salvo limitazioni riguardanti i tesseramenti di giocatori extracomunitari) può tesserare quanti giocatori vuole. Però la domenica e nelle coppe l’allenatore può scegliere chi mandare in campo solamente all’interno delle due liste “ufficiali”, ciascuna limitata a 25 giocatori che all’inizio, rispettivamente, del campionato e della coppa sono stata comunicate e non possono più essere modificate se non in base ad alcune regole. Ma quella più pesante sarebbe però la valutazione della “sporting exception” ossia della peculiarità dello sport rispetto ad altri settori, che ha giustificato sino ad oggi numerose eccezioni ai principi comunitari per le politiche e le regole sullo sport. Un’eccezione che riguarda quindi l’applicabilità, nei soli limiti in cui l’attività sportiva sia rilevante sul piano economico, della normativa comunitaria, in base alla quale la Corte di Giustizia ha consentito ad alcune regole, puramente sportive, quali ad esempio quelle relative alla composizione delle squadre nazionali e le regole di gioco e delle competizioni, di derogare alle regole del diritto comunitario. Sino ad ora lo è stato e potrebbe anche esserlo ancora per la tutela dei giovani e dai vivai nazionali.

C’è un modo per l’UEFA di aggirare l’eventuale sentenza e preservare i vivai?

Non crediamo quindi che la contestazione sia destinata ad essere accolta come a suo tempo quella di Bosman. Nel frattempo altre contestazioni sono state rigettate, come quelle sul vincolo giovanile e sui premi di valorizzazione dei giovani, proprio in virtù della sporting exception. Se, al contrario, la richiesta dovesse trovare terreno fertile ne deriverebbe un grosso danno per i vivai e forse anche per la competitività di alcune squadre nazionali. D’altra parte uno dei principi fondamentali è la libera circolazione all’interno dei paesi europei dei giovani calciatori a partire dai 16 anni, età in cui possono stipulare il primo contratto professionistico, ma anche entrare nel settore giovanile di una squadra di un altro paese comunitario. Prima di tale età, per i calciatori comunitari e prima della maggiore età per gli altri non c’è alcuna libera circolazione (se non in alcuni casi particolari). Questa dovrebbe essere una delle garanzie per i vivai unita all’obbligo di utilizzo di giocatori formati nei vivai nazionali. Una messa in discussione dei limiti alle liste delle competizioni, europee e nazionali sarebbe quindi inevitabilmente una seria minaccia per i vivai di molti paesi comunitari e deve essere evitata. D’altra parte qualora il ricorso di Striani fosse accolto, l’unico altro modo di tutelare i settori giovanili sarebbe quello di porre limiti alla libera circolazione dei giovani, basati sulla nazionalità, cosa che difficilmente si potrebbe fare.

E siamo sicuri che di questo gli organismi di governo dello sport sono consapevoli. E questa volta si difenderanno e non prenderanno sottogamba la minaccia come fecero con Bosman.